Location: Roma, Archivio Sant'Eligio
Sub-Location: Protocollo B, no. 145
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Type:Other text
Language:Italian/Latin
Transcription Author: John Shearman
Published: yes
Publication Details: The document was first discovered by E. Muntz, “L’Orfèvrie romaine à la Renaissance”, in “Gazette des Beaux-Arts” 2ème Per. XXVII 1883, p. 502; the present transcription is taken from J. Shearman, “ Raphael in early modern sources”, Yale University in association with the Bibliotheca Hertziana Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, New Haven and London 2003, pp. 128-30.
Notes: The document appears on the following folios: 235-37, 265-67

Papal Bull issued by Julius II granting the guild of goldsmiths in Rome permission to build a church or chapel dedicated to Sant'Eligio on Via Giulia.

Artist(s): Raphael
Dates: 21.5.1509
1509. Giulio vescovo servo de' servi di Dio alli diletti figlioli Università delli orefici di Roma etc. L'affetto che voi portate a Noi et alla Romana Chiesa merito, e Noi, quanto in Dio potiamo, favorabilmente incliniamo et condescendiamo alle vostre preghiere, et particolarmente a quelle cose che Noi vediamo farsi con fervore di devotione et per le quali si provede all'honore, commodo et utilità vostra et di quelli che vi saranno pro tempore etc. Certamente la petitione et dimanda, per parte vost[ra] poco fa a Noi esibita, conteneva che voi havete diligentemente cercato un loco idoneo per fabricare in Roma una condecente chiesa, o capella, et che grandemente desideriate in quella radunarvi per hattare et ordinare quelle cose che concernono l'honore, utilità et commodo dell'Arte vostra delli orefici di Roma, et essa chiesa, overo cappella, che con ordine nostro si fabrica sotto l'invocatione di Santo Eligio con sontuosa fattura vicino al Tevere, fabricarla et provederla et ornarla di paramenti et altri ornamenti ecclesiastici et necessarii per celebrare in essa li divini officii, et anco di poter tenere un cappellano, che ivi celebri le messe et altri divini officii et che ascolti le vostre confessioni et di altri che vi saranno pro tempore, et che a ciascuno di voi, et altri pro tempore, ministri li sacramenti ecclesiastici. Per la qual cosa siamo stati humilmente supplicati, per parte vostra, che Noi ci degniamo benignamente [con]cedervi di construire et edificare, et di far construire et fabricare sotto detta invocatione una chiesa, overo capella, in detta strada Giulia nel loco che voi trovarete più commodo, et di retenere quella perpetuamente per vostra chiesa et capella, et di ornarla [etc] et di congregarvi in essa chiesa et di essercitare ivi et trattare et concludere le cose concernenti all'honore et utilità delli Artisti, et rifare statuti et ordinationi rationabili et honesti per conservatione et direttione vostra et di detta Arte, quali statuti et ordini doppo che saranno fatti et ordinati et che per la maggior parte di voi al presente, et de quelli che vi saranno pro tempore saranno approvati, di farli con ordine nostro osservare et di concedervi quanto opportunamente bisognarà sopra dette cose etc. Noi adunque, assolvendovi voi et ciascun di voi da qualsivoglia scommunica, sospensione et interdetto et da altre ecclesiastiche sentenze, censure et pene etc, inclinando in questa parte alle vostre supplicationi, vi concediamo per tenore delle presenti, et per nostra autorità apostolica, vi diamo licenza et concediamo piena et libera facoltà di construire et edificare et di fare fabricare una chiesa, overo capella, sotto detta invocatione di Santo Eligio in detta strada Giulia, in loco che per tal'effetto trovarete a voi più commodo, et di retenere perpetuamente quella per vostra chiesa et cappella et de provederla [etc.]. Dandovi facoltà di potervi in essa chiesa congregare et di essercitare, fare, trattare et concludere ivi le cose concernenti l'honore et utilità dell'Arte delli orefici di Roma, et di fare statuti et ordinationi leciti et honesti et non contrarii alli Sacri Canoni per confermatione et direttione vostra et di detta Arte, li quali doppo esser stati fatti et ordinati et approvati dalla maggior parte di voi al presente et da quelli che vi saranno pro tempore, si debbiano osservare secondo l'ordinatione da voi fatta, decretando che sia irrito et nullo tutto ciò che da qualunque persona, di qualunque autorità, scientemente o ignorantemente occorrerà di fare il contrario; non ostante le constitutioni, et ordinationi apostoliche et altre qualsivoglia cose in contrario, dunque non sia lecito a veruno di contrariare a questa nostra concessione et constitutione etc. Et se alcuno ardisse temerariamente tentare o presumerà di attentare contro detta nostra volontà etc, se intenda subito incorso nella maledittione dell'onnipotente Iddio et in disgratia de' suoi Santi Apostoli Pietro e Paolo etc. Data in Roma appresso San Pietro nell'anno dell'Incarnatione del Signore mille cinquecento nove nella duodecima Kalenda di Giugno, nell'anno sesto del nostro pontificato. Copiata dal regesto delle bolle, collationata per me Radicio Maestro di detto registro etc.